Il fatto è che, in caso di cancellazione di un volo, la compagnia aerea è obbligata a offrire un trasporto alternativo verso la destinazione finale o a rimborsare il costo del biglietto entro sette giorni. E così si è fatto nel caso in questione: SWISS ha informato le persone interessate riguardo alla situazione tramite e-mail e ha presentato una nuova offerta di prenotazione.
Quando si prenota un volo sostitutivo, l’eventuale supplemento per un volo più costoso è a carico del passeggero stesso.
Se il volo è stato cancellato più di due settimane prima della partenza, non si ha diritto ad alcun risarcimento. Ciò è stabilito nel regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei, applicabile anche in Svizzera.
Per i voli cancellati entro due settimane dalla partenza, sussiste in linea di principio il diritto a un risarcimento.
- La compagnia aerea non è tuttavia obbligata a pagare un risarcimento se può dimostrare che la cancellazione è avvenuta a causa di circostanze eccezionali.
- Spetterà al giudice decidere se nel caso in questione (carenza di personale dovuta alla pandemia) si tratti di circostanze eccezionali o meno.
- Le compagnie aeree sono comunque obbligate a fornire assistenza e supporto anche in circostanze eccezionali.
Per le prenotazioni effettuate tramite piattaforme terze, si consiglia di richiedere il rimborso del costo dei biglietti alla relativa piattaforma terza (anche se funge solo da intermediario).
- Se non si riceve risposta, occorre rivolgersi direttamente alla compagnia aerea.
- Se non si riesce a stabilire un contatto, è possibile presentare un reclamo all’UFAC (👉 sito web).
In sintesi
Per quanto riguarda le attuali cancellazioni di voli di SWISS, nella maggior parte dei casi probabilmente non sussiste il diritto ad alcun risarcimento, poiché la cancellazione è avvenuta più di due settimane prima della partenza.
Scheda informativa
Qui può trovare ulteriori informazioni sul tema «viaggi in aereo» e su quali diritti le spettano in caso di overbooking, cancellazione o ritardo:




