Ammalarsi durante le vacanze: e adesso? Tutto ciò che dovrebbero sapere lavoratori e datori di lavoro.

Secondo il diritto del lavoro svizzero, le vacanze sono chiaramente destinate al riposo. Questo principio è fondamentale per stabilire se le vacanze possano comunque essere godute in caso di malattia e cosa succede se ci si ammala proprio durante il periodo più bello dell’anno?
26. Febbraio 2026

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Vacanze nonostante un congedo per malattia in corso: è possibile?

Sì, in linea di principio è possibile. Vacanze e malattia non si escludono automaticamente a vicenda. L’aspetto decisivo, tuttavia, è la cosiddetta idoneità alle vacanze: la persona interessata deve essere in condizioni di salute tali da potersi effettivamente riposare. Un lieve disturbo legato alla salute non costituisce necessariamente un ostacolo alle vacanze; al contrario, cambiare aria o rilassarsi può favorire il processo di guarigione.

Se la malattia è tanto grave da non consentire un vero e proprio riposo, ad esempio durante un ricovero ospedaliero o perché costretti rigorosamente a letto, le vacanze non servono allo scopo previsto. In questi casi, i giorni in questione non possono essere conteggiati come giorni di vacanza. Affinché sussista il diritto a recuperare questi giorni di vacanza, è necessario un certificato medico che attesti l’incapacità lavorativa. In caso di dubbio, un medico dovrebbe quindi verificare l’idoneità alle vacanze e certificarla di conseguenza. Ciò assicura chiarezza e garantisce che venga soddisfatto lo scopo delle vacanze previsto dalla legge, ossia il riposo.

Malattia durante le vacanze

Se un lavoratore si ammala durante vacanze già approvate, vale quanto segue: le vacanze vengono conteggiate solo se hanno effettivamente potuto adempiere alla loro funzione di riposo. Se una malattia grave impedisce il riposo, i giorni interessati non possono essere considerati vacanze, a condizione che l’incapacità lavorativa sia comprovata da un certificato medico.

Malattia durante le vacanze e relative conseguenze

Se una malattia grave impedisce il riposo, i giorni interessati non possono essere considerati vacanze, a condizione che l’incapacità lavorativa sia comprovata da un certificato medico. In tal modo si garantisce che le vacanze servano al loro vero scopo, ossia il riposo. Se, ad esempio, la malattia è tanto grave da rendere necessario un ricovero ospedaliero o essere costretti rigorosamente a letto, un riposo vero e proprio non sarà possibile. In tal caso, i giorni in questione non vengono conteggiati come vacanze e possono essere recuperati in un momento successivo. È però importante che un certificato medico attesti in modo oggettivo la presenza di una malattia che impedisca il riposo. Un eventuale diritto al recupero dei giorni di vacanza persi sussiste solo in tal caso.

Tuttavia, è importante sottolineare che non ogni disturbo minore legato alla salute giustifica immediatamente l’interruzione delle vacanze. Il fattore determinante è che la malattia sia stata effettivamente così grave da compromettere la funzione di riposo delle vacanze.

Riduzione del diritto alle vacanze in caso di malattia prolungata

Il diritto svizzero delle obbligazioni prevede, all’art. 329b CO, che in caso di assenza prolungata per malattia il diritto alle vacanze può essere ridotto. Tuttavia, è previsto un periodo di carenza: durante il primo mese completo di incapacità lavorativa il diritto alle vacanze non può essere ridotto. Solo a partire dal secondo mese completo il datore di lavoro può ridurre le vacanze in misura proporzionale, pari a un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza. Questa disposizione mira a garantire un giusto equilibrio tra gli interessi dell’azienda e la tutela dei lavoratori.

Per concludere, una sintesi degli aspetti più importanti:

  1. Le vacanze sono possibili anche durante un congedo per malattia, se lei è in grado di andare in vacanza nonostante la malattia e può effettivamente riposarsi.
  2. Chi si ammala in vacanza potrà recuperare i giorni di malattia attestati tramite certificato medico in un secondo momento, a condizione che venga meno la funzione di riposo.
  3. In caso di malattia prolungata, il datore di lavoro può ridurre proporzionalmente il diritto alle vacanze solo a partire dal secondo mese completo di assenza (art. 329b).

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